Fondazione Aldo e Ada Modugno
Ente Filantropico - ETS
Siamo un ente filantropico dedicato a sostenere progetti che migliorano la vita nella nostra comunità, con trasparenza e impegno concreto.
Lo Statuto della
Fondazione Aldo e Ada Modugno Ente Filantropico - ETS
FONDAZIONE ALDO E ADA MODUGNO ENTE FILANTROPICO - ETS
Titolo I Principi Generali
Articolo 1 - Costituzione
1.1. - È costituita per volontà del dott. Aldo Modugno e per desiderio espresso in vita dalla sorella Ada, per onorare la memoria del padre Arrigo Modugno (13 dicembre 1867 - 28 gennaio 1927) la "FONDAZIONE ALDO E ADA MODUGNO ENTE FILANTROPICO - ETS" di seguito nominata Fondazione.
1. 2. - L'indicazione "ENTE FILANTROPICO - ETS" è utilizzata solo con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore.
1.3. - La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, è soggetta ai principi e risponde allo schema giuridico delle fondazioni, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.
Articolo 2 - Sede
2.1. - La Fondazione ha sede nel Comune di Trieste all'indirizzo risultante dai pubblici Registri in cui è i- scritta.
2.2. - Ogni modifica della sede all'interno nel territorio del Comune di Trieste non costituisce modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti il cambio d'indirizzo.
Articolo 3 - Durata
3.1. - La durata della Fondazione viene stabilita a tempo indeterminato.
Articolo 4 - Scopo
4.1. - La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117).
4.2. - La struttura, l'organizzazione e gli scopi della Fondazione sono democratici e basati su principi solidaristici.
Articolo 5 - Attività
5.1. - La Fondazione svolge in via esclusiva l'attività d'interesse generale prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera u) del decreto legislativo sopra citato di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D. Lgs 117 /2017.
5. 2. - La Fondazione esplica la sua attività istituzionale sul territorio di Trieste con lo scopo di sostenere finanziariamente Enti civili e religiosi nel perseguimento delle loro attività benefiche e assistenziali, dando la precedenza alla Caritas Diocesana di Trieste e alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield - ETS, alla Fondazione Piccolo Rifugio - Casa di Trieste - Domus Lucis di Scala dei Lauri n. 2 di Trieste.
5. 3. - La Fondazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle d'interesse generale sopra individuate purchè siano secondarie e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente.
5.4. - La Fondazione può, inoltre, svolgere attività di raccolta fondi, in qualsiasi forma, al fine di finanziare l'attività di interesse generale, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
Titolo II - Patrimonio ed Esercizio Finanziario
Articolo 6 - Patrimonio e Fondo di dotazione
Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dagli immobili originariamente donati dal fondatore dott. Aldo Modugno, siti in Trieste Via Galileo Galilei numero 5, Via Luigi Galvani numero 5 e Via Corti numero 3.
Il patrimonio potrà essere incrementato da eventuali contributi pubblici e privati, lasciti, donazioni, elargizioni, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi.
Articolo 7 - Principi di utilizzo del Patrimonio
7.1. - Il Patrimonio della Fondazione è interamente e inderogabilmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione.
7. 2. - L'utilizzo delle risorse della Fondazione deve essere ispirato al perseguimento dei seguenti principi:
a) salvaguardia del valore del Patrimonio della Fondazione attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
b) stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali attraverso opportune politiche di accantonamento;
c) collegamento funzionale con le finalità istituzionali;
d) conservazione del patrimonio immobiliare esistente con espresso divieto di procedere alla vendita degli immobili facenti parte del Patrimonio iniziale.
7.3. - Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti, anche finanziari, di impiego delle proprie risorse, la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica e s'ispira a principi etici.
7. 4. - Nel rispetto del principio di conservazione del Patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in alcuna forma, salvo il caso di esigenze temporanee collegate alla realizzazione di specifici progetti, previa adeguata valutazione di sostenibilità economica e finanziaria.
In caso di spese straordinarie obbligatorie per disposizioni legislative, oppure ritenute necessarie per la buona conservazione degli immobili, Il Consiglio di Amministrazione dovrà dare la precedenza a queste spese prima di procedere alle erogazioni benefiche.
7.5. - La Fondazione contrae obbligazioni e assume impegni solo se vi è copertura nell'ambito della propria programmazione economico-finanziaria, anche a tutela dell'integrità del proprio Patrimonio.
Articolo 8 - Esercizio finanziario e bilancio
8. 1. - L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.
8. 2. - Il Consiglio di amministrazione si riunisce per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e dei documenti che lo corredano. Dopo la chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il progetto di bilancio, corredato dai documenti richiesti dalle norme vigenti e lo trasmette all'Organo di controllo ed al Revisore legale dei conti, se nominato.
8. 3. - Alla Fondazione è proibito distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o espressamente consentite per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli scopi della Fondazione e non possono essere distolti dalla attuazione delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale persegui te dalla Fondazione.
Titolo III - Organi della Fondazione
Articolo 9 - Organi
9.1. - Sono Organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) l'Organo di Controllo;
d) il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017.
9.2. - Ai componenti degli Organi della Fondazione - ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento dell'incarico.
9.3. - Non possono ricoprire cariche sociali coloro che hanno un rapporto di lavoro retribuito, dipendente e/o autonomo, con la Fondazione.
Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti compreso il Presidente, che durano in carica quattro anni e possono venire riconfermati.
A fine mandato il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza la nomina dei nuovi Consiglieri includendo almeno un familiare o affine del Fondatore, ove esistente e disponibile ad accettare l'incarico.
10.2. - Tutti i consiglieri di amministrazione devono essere in possesso dei re qui si ti di onorabilità di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale del 15 maggio 2007 n. 79 e non incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice civile.
Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione (cessazione anticipata dei consiglieri)
11.1. - I consiglieri di amministrazione cessano dall'ufficio in caso di scadenza del mandato, dimissioni, decadenza, revoca, decesso.
11.2. - Nei casi previsti dal precedente comma 1, la cessazione anticipata dall'ufficio di uno o più consiglieri ha effetto immediato e non comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione se restano in carica almeno tre dei cinque consiglieri eletti: in tal caso, il Consiglio di Amministrazione resta in carica, in persona dei componenti superstiti, sino alla naturale scadenza del mandato.
Articolo 12 - Consiglio di amministrazione (compiti)
12.1. - Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e ne amministra il Patrimonio al fine di perseguirne gli scopi istituzionali indicati nei precedenti articoli 4 e 5. Tutti i consiglieri hanno eguali prerogative.
12.2. - Sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:
a) eleggere, tra i propri membri, il Presidente;
b) eleggere eventualmente il Tesoriere e il Segretario, determinandone i rispettivi compiti;
c) nominare l'organo di controllo e ove ricorrano i presupposti di legge il Revisore legale dei conti;
d) predisporre e approvare il bilancio d'esercizio, corredato dai documenti previsti dalle norme in vigore, giustificando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali e procedere agli adempimenti successivi all'approvazione richiesti dalla legge;
e) predisporre e approvare il bilancio sociale, ove prescritto per legge con i contenuti previsti per gli enti filantropici, e procedere agli adempimenti successivi all' approvazione,
f) elaborare i programmi delle attività istituzionali e il preventivo economico-patrimoniale annuale;
g) definire le erogazioni di denaro, di beni o di servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale,
h) deliberare le modifiche dello statuto della Fondazione;
i) delegare alcune attribuzioni ad uno o più componenti.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di affidate a persone esterne l'amministrazione corrente degli immobili, controllandone l'attività svolta.
Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione - Funzionamento
13 .1. - Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente due volte l'anno: entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio dell'esercizio ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio di previsione.
13.2. - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno; è altresì convocato su richiesta scritta di almeno due dei suoi componenti in carica.
13.3. - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede della Fondazione o altrove, a mezzo lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, ovvero con qualunque mezzo di comunicazione in grado di raggiungere i consiglieri e i componenti dell'Organo di controllo che sia idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento, indicante la data della riunione, l’ora, il luogo e l'ordine del giorno con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data della riunione. In casi di motivata urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore.
13.4. - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal consigliere più anziano nelle funzioni consiliari.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In assenza di convocazione, il Consiglio si riterrà in ogni caso validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti e sia presente o informato l'organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione agli argomenti in discussione. Il consigliere che si trovi in conflitto di interessi rispetto all'oggetto della deliberazione ha l'obbligo di astenersi, in difetto trova applicazione l'articolo 2475-ter, secondo comma, del Codice civile.
13.5. - Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale, che dovrà essere trascritto in un registro in ordine cronologico e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
13.6. - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche tramite mezzi di telecomunicazioni (sistemi di video/teleconferenza), alle seguenti condizioni:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione,
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Articolo 14 - Presidente
14 .1. - Il potere di rappresentanza generale è attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo esercita previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, in conformità alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione. Si applica agli atti del Presidente l'articolo 2475-ter, primo comma, del Codice civile.
14.2. - Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
14.3. - Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce le materie all'ordine del giorno;
b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione,
c) ha l'obbligo di rispettare e fare rispettare il presente Statuto,
d) può proporre la modificazione dello statuto della Fondazione,
e) firma gli atti e quanto occorra per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, ivi comprese le disposizioni per gli incassi e i pagamenti;
f) adotta, nei casi di urgenza, ogni opportuno provvedimento, anche di gestione straordinaria, riferendone al Consiglio di Amministrazione che deve essere convocato senza indugio,
g) ha facoltà di delegare, con procure generali o speciali, l'esercizio di specifiche attribuzioni.
14. 4. - In caso di impedimento del Presidente, ove occorra provvedere con urgenza, il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano in carica.
14. 5. - Impregiudicata l'applicazione dell'articolo 11. 2 ove ne ricorrano i presupposti, nel caso in cui, per una delle ragioni indicate dal precedente articolo 11.1, il Presidente cessi anticipatamente dal proprio incarico, egli è sostituto di diritto dal consigliere più anziano nelle funzioni consiliari che assume il ruolo di Presidente, a ogni effetto di legge, sino alla scadenza naturale del mandato.
Articolo 15 - Organo di controllo e Revisione Legale dei conti
15. 1. - La Fondazione nominerà un Organo di controllo, monocratico o collegiale, composto in tal caso da tre Sindaci effettivi e due supplenti, e, sussistendone l'obbligo di legge, un revisore legale dei conti, ai sensi delle vigenti norme in materia di Enti del Terzo Settore.
15.2. - L'Organo di controllo, ed il Revisore legale dei conti, ove nominato, restano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina, ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, per 4 (quattro) anni; essi scadono alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
15.3. - Al funzionamento dell'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile e gli art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 16 - Scioglimento e Liquidazione
16.1. - La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile. In tale evenienza il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori scelti tra i suoi componenti interni.
16.2. - In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione prevista dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere degli uffici previsti dalla normativa vigente.
Articolo 18 - Norma di rinvio
18.1. - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle norme di legge, con particolare riferimento a quelle che disciplinano le fondazioni e, in generale, le persone giuridiche prive di scopo di lucro.
Trieste il 23 marzo 2026.
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